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Rescissione
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Nell'ordinamento italiano, gli artt. 1447 e 1448 del mwawCodice civile prevedono due azioni di mwbarescissione quale rimedio mwbqprocessuale per rimuovere mwbgnegozi con prestazioni non eque a causa di una patologica formazione del consenso.
Contents
• Storia
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Storia
L'istituto rescissorio compare, nell'ordinamento romano, con ogni probabilità, intorno al III secolo d.C.; nondimeno la prima traccia scritta di esso compare nel mwcgCodex Iustinianus in due rescritti (C.I. 4.44.2 e 4.44.8), i quali dichiarano di riportare due mwcwconstitutiones emesse dagli imperatori Diocleziano e Massimiano; la prima di queste emessa a favore di tal Aurelio Lupo.
Il frammento del rescritto è catalogato sotto la rubrica mwdqDe rescindenda venditione:
mwdwCom queritur qualiter consulatur decepto in venditione est ita breviter distinguendum quia aut est deceptus ultra dimidiam iusti pretii aut infra.
Altri autori ritengono che il fondamento storico dell'art. 1448 citato sia di origini mweqmedioevali e risalga alla mwegin integrum restitutio che, nello stesso tempo, serviva due scopi opposti:
• conservazione dei mwfqpatrimoni nella loro consistenza, pur garantendo la circolazione dei beni;
• conservazione del mwfwnegozio, in quanto modificativo dei patrimoni.
Una ricostruzione storiografica della rescissione deve farsi in modo necessariamente frammentato, in quanto solo dall'analisi dei singoli documenti si può risalire agli episodi in cui venivano realmente perseguiti i due scopi in maniera simultanea.
Durante il periodo dell'Alto Medioevo, infatti, non c'erano organi mwgggiurisdizionali che tutelassero gli interessi dei soggetti privati; inoltre, era pressoché assente la circolazione degli mwgwimmobili, e in più l'mwhaeconomia era strettamente connessa a istanze di indole mwhqistituzionale.
Gli organi dinanzi ai quali si discuteva di contratti viziati da mwhwlaesio enormis erano consoli cittadini, giudici ecclesiastici, giudici imperiali. Tutti questi organi applicavano (più o meno) la costituzione impediale accolta nel mwiamwiqCodex Iustinianeus, dove era richiamato il frammento del rescritto di Diocleziano.
La ratio del rimedio rescissorio
Coerentemente con gli ideali dell'illuminismo una prima trattazione scientifica della rescissione si rinviene nelle opere di R.J. Pothier (ma qualche interessante considerazione già in C. Thomasius, mwjaTractatio iuridica de aequitate cerebrina Legis II Cod. de Rescindenda Venditione eiusque usu practico, in mwjqDissertationum academicarum, III, Halae Magderburgicae, 1777, p.mwjg 621). Secondo l'illustre autore francese:
«nelle convenzioni dee regnare l'equità […] D'altronde il consenso della parte lesa è imperfetto, perché essa non ha inteso di dar ciò che ha dato nel contratto, se non nella falsa supposizione che ciò che veniva a ricevere in cambio valesse altrettanto di ciò ch'essa dava.»
(R.J. Pothier, Trattato del contratto di vendita, II ed. trad. it. Napoli 1820, I, p. 170 par. 208)
Dunque in origine si giustifica il rimedio come fondato sull'ignoranza della parte lesa circa il valore del bene compravenduto. In altri termini l'azione veniva ricondotta all'area dei mwkqvizi del consenso e in particolare, diremmo oggi, a quella dell'errore sul valore. Il code Civil e il nostro abrogato del 1865 non codificano l'azione in modo difforme da quanto contenuto nel mwkgcodice giustinianeo. Una radicale modifica è invece introdotta con il codice attuale (1942). La dottrina avvertiva, già da tempo, la necessità di far emergere la patologia sottesa all'azione, atteso che sino a quel momento il rimedio veniva accordato per il sol requisito dell'iniquità delle prestazioni. Si impose, in commissione redigente, un orientamento secondo cui l'azione sarebbe dovuta diventare il rimedio civilistico avverso i contratti usurari diversi dai negozi di finanziamento (per i quali veniva invece prevista la disposizione di cui all'art. 1815). Così da un lato nell'attuale art. 1448 c.c. venne trasfuso l'abrogato art. 1529, menzionando esplicitamente lo stato di bisogno e l'approfittamento (elementi già presenti nel testo allora in vigore per l'art. 644 del codice penale); dall'altro nell'art. 1447 c.c. si riassunsero alcune norme pertinenti al mwkwdiritto della navigazione. Il risultato fu l'introduzione di un rimedio contrattuale fondato su un'alterazione dell'equilibrio economico del contratto quale prodotto di una patologica formazione dell'accordo.
Alla stregua di un'analisi economica del diritto può anche dirsi che il mwlqcontratto è un'operazione economica fondata sul concetto mwlgaristotelico della cosiddetta mwlwgiustizia commutativa: lo scambio di mwmaprestazioni avviene dopo il procedimento di formazione della mwmqvolontà ed è formalizzato in un rapporto che rispecchia un substrato economico, ispirato al mwmgprincipio di utilità marginale, secondo cui le parti tendono a incontrarsi nel punto più alto consentito dalle rispettive mwmwcurve di indifferenza.
È qui che i contraenti raggiungono una soddisfacente distribuzione delle risorse, tale che ciascuno di essi riesce a soddisfare le proprie aspettative e massimizzare le proprie risorse.
Quando la contrattazione non avviene in condizioni "normali", sopravviene la cd. mwnggiustizia distributiva , che ha per oggetto il contenuto dell'operazione economica e mira a correggerne l'iniquità. E spesso, è la stessa mwnwCorte costituzionale a fare riferimento alla giustizia distributiva sub specie di "utilità sociale" come valore fondamentale dell'mwoaeconomia.
Ma la giustizia distributiva ha molti profili che vanno dall'integrità del mwogconsenso contrattuale al mwowcomportamento deviante (mwpamalafede, scorrettezza), alla funzione concreta dello scambio.
Senza alcun dubbio l'art. 1447 c.c. non ha offerto buona prova di sé, atteso che dal 1942 sino a oggi in nessuna sentenza è stata pronunciata la rescissione del contratto in forza della norma citata.
Qualche maggior successo può, invece, essere ascritto all'art. 1448 c.c, il quale tuttavia è stato, dalla giurisprudenza, esautorato proprio della disciplina dei contratti usurari, per i quali era stato in origine introdotto nel sistema. Per la giurisprudenza, infatti, la contestuale sussistenza del reato d'usura (quando commesso con negozi diversi da quelli di finanziamento), impone l'applicazione del combinato disposto degli artt. 1418, comma 1 c.c. e 644 c.p. con conseguente nullità del contratto medesimo, lasciando all'art. 1448 c.c. la residuale funzione di governare le fattispecie ove il reato non sussiste, vale a dire le ipotesi in cui il soggetto avvantaggiato dall'iniquità era solo a conoscenza del bisogno altrui senza essersene anche approfittato.
Allo stato, dunque, se il reato d'usura è commesso per mezzo di un mutuo o altro negozio di finanziamento, la tutela civilistica per la vittima si rinviene nell'art. 1815 c.c. al quale spetta il compito di convertire il mutuo da oneroso a gratuito (mwqaid est: nullità della clausola usuraria); se il reato sottende un negozio usurario di scambio diverso dai negozi di finanziamento, la sorte del contratto-mezzo per il perfezionamento del reato è la nullità ex artt. 1418 c.c. e 644 c.p.
Gli elementi costitutivi
Sono elementi costitutivi della complessa mwqwfattispecie rescissoria:
• le condizioni inique che generano lo squilibrio tra le prestazioni, ossia l'alterazione del mwrgsinallagma (art. 1447 mwrwcod. civ.), nella proporzione della cd. lesione mwsaultra dimidium (art. 1448 cod. civ.)
• lo stato di necessità o bisogno di una delle parti
• la conoscenza e l'approfittamento del bisogno altrui
L'alterazione del mwtasinallagma è un'anomalia consistente nella difformità delle mwtqprestazioni dagli attuali valori di mercato: la sussistenza di uno stato di pericolo o di bisogno consente a un contraente di ottenere un eccessivo profitto ai danni dell'altro, cioè il cd. mwtgiugulato (termine che, intuitivamente, richiama l'atto dello strangolare, del "prendere per la gola").
Il concetto di "approfittamento" è un concetto ampio: esso consiste nelle determinazione del soggetto avvantaggiato di non voler concludere nessun altro contratto se non quello per sé proficuo, e ciò unicamente in ragione della sua consapevolezza del bisogno altrui. Tale determinazione deve essere manifestata alla controparte, anche in modo implicito in ragione delle circostanze della contrattazione (cd. "prendere o lasciare"). Lo "stato di bisogno" consiste nella necessità di procurarsi un determinato bene per sottrarsi a un più grave pregiudizio (anche di natura non patrimoniale) diverso da quello espresso dalla sola mancanza del bene (non è stato di bisogno quello espresso dal collezionista il quale desidera a tutti costi "il pezzo" per completare la sua collezione). In ordine alla fattispecie rescissoria bisogna guardare all'illiceità e immoralità del comportamento dello sfruttatore, comportamento che ha condotto a una alterazione economica dello spostamento patrimoniale: in altre parole, la rescissione qui sanziona l'abuso economico, quale effetto di un abuso comportamentale.
La sproporzione evoca un'anomalia procedurale nella conclusione del contratto: l'indagine si indirizza quindi verso l'integrità del mwuqconsenso e alla valutazione delle conseguenze oggettive dell'anomalia.
Bibliografia
• Benedettini, Enrico, mwvqRescissione della vendita per causa di lesione: appunti di storia e di legislazione comparata, Pisa, 1910. mwvghttp://id.sbn.it/bid/RMG0196198
• Mirabelli, Giuseppe, mwwaLa rescissione del contratto, Napoli, Jovene, 1951.
• De Poli, Matteo, mwwgRescissione del contratto: artt. 1447-1452c.c., Milano, Giuffrè, 2015.
Voci correlate
Collegamenti esterni
• mwyqAltalex - La rescissione contrattuale, su altalex.com.
• mwywDiritto&Diritti - La rescissione del contratto, su altalex.com.
• mwzqLa rescindibilità del contratto preliminare, su altalex.com.